Trasporti eccezionali: alcuni chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno ha diffuso la circolare n. 14883 del 15 maggio 2024 per fornire alcuni chiarimenti relativi all’attività di controllo su strada. Nello specifico, la circolare ricorda che l’abbinamento dei veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti di sagoma o di massa di cui agli artt. 61 e 62 del Codice della Strada, è consentito a seguito di visita e prova presso un ufficio della Motorizzazione.

Sul punto, sono sorti dubbi in merito ai rimorchi e semirimorchi eccezionali immatricolati all’estero che devono essere agganciati da trattori stradali immatricolati in Italia e anche in merito alle procedure di annotazione della prescritta autorizzazione.

La Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che:

  • in caso di agganciamento di un trattore stradale italiano trainante un rimorchio/semirimorchio eccezionale estero, attesa l’impossibilità di effettuare annotazioni su documenti di circolazione esteri, l’autorizzazione alla circolazione può essere rilasciata su un documento aggiuntivo, da allegare al documento di circolazione del rimorchio/semirimorchio, nel quale viene dato atto dell’avvenuta visita e prova e dell’idoneità tecnica del complesso veicolare;
  • secondo quanto previsto dall’art. 219, comma 3, Regolamento del Codice della Strada, non è possibile annotare l’autorizzazione in argomento sul documento di circolazione del veicolo trattore.

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