Tramite la Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2023 è stata pubblicata la delibera n. 6 del 4 maggio 2023 del Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori riguardante le disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2022 in favore di imprese, cooperative e/o consorzi di autotrasporto.
La delibera in questione precisa che le risorse stanziate per la riduzione compensata pedaggi ammontano a 200.000,00 euro e stabilisce che la domanda per ottenere il beneficio dovrà essere presentata per via telematica attraverso il software applicativo disponibile al sito www.alboautotrasporto.it.
L’iter per poter ottenere il beneficio si articola in due momenti distinti:
- La fase di prenotazione della domanda dalle ore 9,00 del 5 giugno 2023 e fino alle ore 14,00 del 11 giugno 2023;
- La fase di inserimento dei dati, firma digitale e invio dell’istanza che potrà avvenire dalle ore 9,00 del 26 giugno 2023 e fino alle ore 14,00 del 21 luglio 2023.
Durante la prima fase i soggetti richiedenti (con pedaggi minimi annui di almeno 200mila euro) dovranno inserire i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici clienti a loro imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.
Durante la seconda fase, invece, i soggetti richiedenti che hanno presentato la domanda in tempo utile per la prenotazione, dovranno compilare i vari dati dell’istanza, verificare le targhe dei veicoli in loro disponibilità o che comunque fanno capo al soggetto interessato (soprattutto nei casi di raggruppamenti) e, infine, firmare digitalmente la richiesta, inviandola al portale dell’Albo autotrasportatori.
Sottolineiamo che con la delibera in oggetto vengono ammessi a beneficio solamente i veicoli italiani e quelli immatricolati in Paesi comunitari che circolano muniti di licenza comunitaria
Inoltre, ricordiamo che, come accaduto negli anni precedenti, la riduzione compensate per i soggetti beneficiari è calcolata sia in relazione al fatturato dei pedaggi prodotto, sia in relazione alla classe ecologica dei veicoli utilizzati in autostrada. Sotto questo profilo facciamo notare che tra le percentuali di sconto ottenibili dai veicoli sono ormai esclusi quelli appartenenti alla classe ecologica Euro III e Euro IV.
Detto questo, per i transiti effettuati durante l’annualità 2022 il beneficio verrà riconosciuto a tutti i veicoli Euro V, Euro VI, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico, secondo gli scaglioni di fatturato e le percentuali teoriche indicate nella seguente tabella:
FATTURATO (In euro) | CLASSE VEICOLO | PERCENTUALE DI RIDUZIONE |
200.000 – 400.000 | Euro VI o a trazione alternativa | 5 |
Euro V | 3 | |
400.001 – 1.200.000 | Euro VI o a trazione alternativa | 7 |
Euro V | 5 | |
1.200.001 – 2.500.000 | Euro VI o a trazione alternativa | 9 |
Euro V | 7 | |
2.500.001 – 5.000.000 | Euro VI o a trazione alternativa | 11 |
Euro V | 9 | |
Oltre 5.000.000 | Euro VI o a trazione alternativa | 13 |
Euro V | 11 |
Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita prima delle ore 06,00, la riduzione compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando comunque il limite percentuale massimo di riduzione del 13%.
Al termine della seconda fase (cioè dal 21 luglio 2023), il Comitato Centrale, tramite il CED del Ministero, provvederà a trasmettere l’elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda completa ai Provider, per la definitiva elaborazione dei pedaggi effettuati nel 2022.