Patenti di guida: dal 18 luglio entra in vigore l’accordo Italia-Turchia riguardante il reciproco riconoscimento e la conversione

Dalla giornata del 18 luglio 2023 entra in vigore l’Accordo Italia-Turchia, firmato il 5 luglio 2022, riguardante il riconoscimento reciproco delle patenti di guida e la loro relativa conversione.

Da ciò ne deriva che, mediante l’entrata in vigore di tale accordo, gli Uffici della Motorizzazione Civile dovranno accettare e valutare le richieste di conversione delle patenti di guida turche.

Più nello specifico, la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 20483 del 5 luglio 2022, ha reso note le prime informazioni riguardanti la conversione delle patenti turche specificando anche quali allegati tecnici sono necessari per le operazioni di conversione (Tabelle di equipollenza; l’elenco dei Modelli di patenti di guida; il modello su cui deve essere redatto il Certificato che deve essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica turca) che saranno trasmessi agli UMC e DGT, corredati dalle relative istruzioni operative, con successiva comunicazione.

Tra i primi chiarimenti riguardanti l’accordo Italia-Turchia segnaliamo che:

  • la patente di guida turca, per essere considerata valida ai fini della conversione, deve essere in corso di validità
  • il titolare della patente di guida turca:
    • può richiedere la conversione, solo se è residente in Italia da meno di 6 anni;
    • deve presentare la certificazione medica per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
    • deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per la categoria richiesta

gli uffici delle motorizzazioni, inoltre, dovranno sempre richiedere all’interessato (o suo delegato) di presentare, oltre alla documentazione di rito prevista per la domanda di conversione, anche:

  • la traduzione ufficiale della patente di guida turca
  • il Certificato rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche- consolari turche (rilasciato indifferentemente dagli uffici di Roma o Milano), redatto sullo specifico modello che verrà comunicato agli UMC con successive istruzioni. Gli UMC potranno sempre rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche turche, ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della patente di guida di cui è richiesta alla conversione oppure circa i dati in essa riportati.

Per ulteriori delucidazioni in merito rimandiamo ad una attenta lettura al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente link https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-20483-del-572023

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