CQC: dal MIT arrivano precisazioni in merito al conseguimento e rinnovo in Italia per un autista con patente extra Ue

La Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la circolare n. 33146 del 6 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità che un soggetto titolare di patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE extra-UE possa conseguire o rinnovare una CQC in Italia.

Il MIT ribadisce l’assunto secondo il quale in base all’articolo 9 della direttiva 2022/2561 “i cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro “, che effettuano all’interno dell’Unione europea trasporti su strada, per il quali è richiesta la qualificazione CQC, acquisiscono detta qualificazione iniziale “nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro” seguendo i corsi di formazione periodica nello Stato membro nel quale lavorano. Pertanto verrebbe da dire “nulla di nuovo sotto il sole” ovvero che la Carta di Qualificazione del Conducente è un requisito indispensabile per poter guidare veicoli superiori alle 3,5 tonnellate all’interno dei territori dell’Unione.

Il Ministero specifica anche che i conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea, dipendenti, in qualità di autista, di un’impresa stabilita in uno Stato membro, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l’esercizio dell’attività professionale di guida per il trasporto di merci attraverso:

a) l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato “95”;

b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l’impresa, recante il codice unionale armonizzato “95”.

Come ricordato dal Ministero, a tal proposito, la circolare MIT n. 31895 del 15 ottobre 2021 prevede che gli stessi conducenti possano seguire i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia, previa esibizione del documento di soggiorno ossia della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno. Queste condizioni valgono anche per i conducenti al di fuori dell’Unione europea.

Proprio per questo motivo il MIT chiarisce che “se da un canto non è consentito ad un conducente titolare di patente extra-Ue, alle dipendenze di un’impresa stabilita in Italia, di esercitare un’attività di guida per la quale è richiesto il possesso della qualificazione CQC, senza il possesso della stessa, è tuttavia assolutamente consentito che tale conducente, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio acquisisca tale qualificazione in Italia, senza necessità alcuna di convertire la patente extra-Ue posseduta: l’abilitazione conseguita sarà infatti espressa dal codice dell’Unione “95” apposto sulla CQC card”.  La circolare conclude ricordando che “trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, per continuare ad esercitare l’attività di guida il conducente dovrà convertire la patente e, in quella sede, potrà ottenere una patente-CQC unificata”.

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