Con risposta n.184/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito novità relative alle deduzioni forfettarie delle spese di trasferta per le cooperative di autotrasporto merci in conto terzi.
In particolare, le Entrate hanno risposto ad un interpello del 31 gennaio 2023 da parte di un’impresa cooperativa che voleva conoscere se, in caso di incapienza del reddito imponibile prodotto nel periodo d’imposta, la parte inutilizzata delle deduzioni forfettarie si potesse trasferire a tutti i soci lavoratori che percepiscono redditi assimilati a quelli dei lavoratori dipendenti.
Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha rimandato al quarto comma dell’articolo 95 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che regola le deduzioni forfettarie delle spese di trasferta, ma che alle leggi 342/2000 e 311/2004, oltre che al decreto del Presidente della Repubblica 601/1973, ha evidenziato che la cooperativa deve usufruire della deduzione direttamente sul proprio reddito, tranne l’ipotesi in cui la stessa non trovi capienza nel reddito dell’esercizio, perché nullo ossia minore rispetto all’ammontare complessivo della deduzione. Solo in una circostanza del genere, la deduzione può essere trasferita ai soci in tutto o in parte, “ossia per la quota che non ha trovato capienza nel reddito dell’esercizio”.