Agenzia delle Entrate: crediti d’imposta a favore anche delle imprese di autotrasporto per l’acquisto di gas naturale

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.36E del 29 novembre 2022, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per le imprese non gasivore, tra cui le imprese di autotrasporto.

Questo tipo di beneficio, per l’acquisto di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, era stato introdotto dal Governo Draghi con una serie di decreti e l’Agenzia delle Entrate (Circolare n.20/E del 16 giugno 2022) aveva spiegato che tra gli usi diversi da quelli termoelettrici, erano comprese “anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un ‘uso energetico’ del gas stesso”.

Con la circolare in oggetto, le Entrate hanno confermato che tra i beneficiari rientrano anche le imprese di autotrasporto, per il gas naturale (CNG e LNG) acquistato ed utilizzato come carburante a partire dal secondo trimestre di quest’anno (da aprile a dicembre 2022).

Attualmente, per il periodo di spesa del secondo trimestre la percentuale di credito d’imposta è del 25% e la scadenza per la fruizione in F24 è il 31 dicembre 2022 (codice tributo: 6964); per il terzo trimestre 2022 è sempre del 25% con scadenza per la fruizione al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6971); per ottobre-novembre 2022 è del 40% con scadenza al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6986) e per dicembre 2022 è sempre del 40% con scadenza per la fruizione in F24 al 30 giugno 2023 (codice tributo: in fase di definizione).

Infine, come stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto Aiuti-quater, “i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all’Agenzia delle entrate, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito».  Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione vengono definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate”.

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