Il 9 dicembre 2022, Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, alcuni decreti legislativi riguardo l’attuazione o l’adeguamento della normativa nazionale ai Regolamenti o Direttive dell’Unione europea. Tra questi c’è anche l’attuazione della Direttiva UE 2020/1057 del 15 luglio 2020 che rientra nel cosiddetto “Pacchetto Mobilità dell’UE” e che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti per il trasporto su strada.
La disciplina riguarda le prestazioni di conducenti stabiliti in uno Stato membro o in un Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, come anche le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro. Inoltre, è previsto che le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono membri della UE non beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato UE o a parti di esso.
È necessario ricordare che alcuni degli effetti connessi a questa Direttiva, erano già operativi indipendentemente dal suo concreto recepimento, come per esempio l’uso del portale connesso al sistema di informazione del Mercato Interno (IMI) per la produzione, inserimento e la stampa delle dichiarazioni di distacco dei conducenti, al cui interno vanno immessi i dati delle imprese e quelli dei conducenti distaccati, insieme ad altre informazioni relative alla società e ai conducenti (la targa di veicolo e rimorchio, il nome dell’autista, la patente, ecc).
Sottolineiamo che il recepimento della Direttiva in questione rappresenta la risposta italiana, seppur tardiva, alla “minaccia” da parte della UE di una possibile apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, per non aver applicato nei termini previsti quanto indicato, in termini di distacco dei conducenti, nel Pacchetto Mobilità I, come riportammo nelle pagine del nostro sito attraverso una precedente news. Ricordiamo, infine, che per evitare la procedura di infrazione e per dare un primo segnale di recepimento della Direttiva 2020/1057, il Ministero dell’Interno italiano, con la Circolare del 4 febbraio 2022, aveva disposto la regolarità e la non sanzionabilità delle dichiarazioni di distacco prodotte da imprese estere con la Piattaforma IMI, al posto di quelle prodotte con la procedura nazionale.