BONUS GASOLIO AUTOTRASPORTO 

TrasportoUnito informa che con la Risoluzione n. 74 del 20 dicembre 2023   l’Agenzia delle Entrate ha definito il Codice Tributo per richiedere il bonus credito di imposta gasolio autotrasporto per le spese di acquisto di gasolio sostenute nel II° semestre 2022.
Ricordiamo che il bonus gasolio per le Imprese di Autotrasporto in conto terzi, è un rimborso da utilizzare in compensazione da parte delle aziende che ne hanno fatto domanda e ora lo hanno ricevuto in disponibilità nel cassetto fiscale presente del sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata di ciascuna impresa di autotrasporto.
Bonus gasolio credito d’imposta – Codice Tributo 7057
Per consentire l’utilizzo in compensazione, alle imprese di autotrasporto, della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
·        “7057” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi – articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197”.
 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta trasmettendo all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
 
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto dell’8 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

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