TrasportoUnito sui Costi Minimi di Sicurezza

Dopo sette mesi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato al mese di marzo 2026 le tabelle contenenti i “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto” ai sensi della Legge n.190/2014.

Come al solito queste tabelle non sono state prese a riferimento da alcun soggetto. Ciononostante la disposizione di legge stabilisce che nell’effettuazione il vettore “è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza stradale e della sicurezza sociale”. La norma infatti, nei commi successivi al primo dell’art. 7 (28605) introduce una serie di ipotesi al ricorrere delle quali anche committente, caricatore e proprietario della merce debbano rispondere in solido con il vettore in caso di violazione delle norme in materia di sicurezza stradale e sociale. Il mancato riconoscimento al vettore dei costi di riferimento pubblicati dal MIT potrebbe senz’altro rappresentare circostanza idonea ad ampliare la casistica di responsabilità condivisa.    

Per l’emergenza in corso la proposta di Trasportounito di modificare l’impianto normativo dei “Costi minimi di sicurezza” non sembra che, ad oggi, sia stata ancora oggetto di valutazione.

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