Trasporti in ADR: in Italia fino ad agosto 2027 possibile il trasporto in esenzione di leghe contenenti piombo

Dal 1° settembre scorso con l’entrata in vigore del Regolamento Delegato UE 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP) sono state riconosciute come ecotossiche anche molte leghe contenenti piombo, determinando così delle conseguenze importanti ed immediate anche per tutte le imprese che effettuano trasporti di merci pericolose.

Per evitare un vero e proprio blocco logistico del sistema di trasporto di queste leghe l’Italia, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha sottoscritto nei giorni scorsi un accordo multilaterale (M336) che permette il trasporto di leghe contenenti piombo, in regime di esenzione ADR, a determinate condizioni. Tale accordo resterà in vigore fino al 31 agosto 2027.

Solo per citare due esempi, affinché il trasporto possa avvenire in esenzione, è necessario dimostrare che la lega sia sparingly soluble (scarsamente solubile) e garantire che i contenitori per il trasporto siano stagni alle polveri e resistenti all’acqua, portando peraltro sempre a bordo del mezzo la copia dell’accordo.

Da ciò ne deriva quindi che, dove applicabile, l’M336 semplifica di gran lunga il trasporto evitando rallentamenti se non addirittura blocchi logistici ma in assenza di determinate condizioni resta valido l’ADR ordinario con tutti i suoi precetti da rispettare.

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