Revisioni mezzi pesanti: introdotte importanti modifiche attraverso due decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto alcune modifiche per la revisione dei mezzi pesanti attraverso due decreti, uno del 21 settembre e un altro del 26 ottobre 2023, pubblicati entrambi nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023.
Nello specifico l’articolo 9 del decreto 21 settembre 2023 stabilisce che ai centri di revisione 870 (quelli cioè riconosciuti dalla legge 870/1986, che intendono avviare o proseguire la propria attività per il controllo dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di persone, di merci pericolose (ADR) o deperibili (ATP)) per richiedere l’autorizzazione come centro di controllo privato (autorizzato ai sensi dell’art. 80, comma 8, CdS) è stato riconosciuto un periodo transitorio in cui possono continuare ad operare fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Fino a tale data i controlli tecnici eseguiti presso i centri 870 sono effettuati alternativamente:
a. da ispettori autorizzati;
b. da ispettori abilitati o ausiliari; questi ultimi anche per la revisione dei veicoli a motore capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, nel rispetto dell’abilitazione alle revisioni di cui gli stessi sono titolari.
Inoltre, è importante segnalare che i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di revisione, quando in corso, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l’attività di autoriparazione. Essi devono avere le seguenti dimensioni minime:
1. superficie totale non inferiore a 250 m², comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze, che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purché all’interno dello stesso comprensorio;  
2. corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con: superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea; larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m; altezza non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore, oppure non inferiore a 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione; varchi per l’ingresso e l’uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;
3. area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m² comprensivi, eventualmente, anche delle superfici di aree di accumulo nella disponibilità dell’operatore autorizzato e situate nelle immediate vicinanze.
Riguardo, invece, il decreto dirigenziale del 26 ottobre 2023 sugli ispettori dei centri di controllo privati, è importante sottolineare la novità sul numero di veicoli revisionabili per seduta. Difatti, considerato il limite massimo di 24 veicoli al giorno/ispettore, è previsto che “una seduta di revisione di veicoli pesanti con ispettore autorizzato è accordata a condizione che siano prenotati non meno di dodici veicoli”.

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