Niente deduzione forfettaria per trasferte senza le spese effettive

di Dario Bocchetti

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il semplice spostamento dell’autista fuori dal territorio comunale non è sufficiente: l’impresa deve aver sostenuto un costo, attraverso indennità o rimborsi.

La deduzione forfettaria prevista per le trasferte degli autisti non può essere applicata quando l’impresa di autotrasporto non sostiene concretamente alcuna spesa.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 136 dell’8 luglio 2026, intervenuta sull’applicazione dell’articolo 95, comma 4, del TUIR. Il principio indicato dal Fisco è netto: anche se la deduzione viene calcolata in maniera forfettaria, alla base deve comunque esserci un costo realmente sostenuto dall’azienda.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

Il chiarimento nasce dal quesito presentato da una società italiana attiva nella distribuzione di merci per conto terzi, in particolare nel settore dell’e-commerce, e iscritta al Registro elettronico nazionale delle imprese autorizzate all’autotrasporto.

Per effettuare i servizi, la società si avvaleva sia di autisti assunti direttamente sia di lavoratori utilizzati attraverso contratti di somministrazione. Alla maggioranza di questi conducenti, però, non venivano riconosciute indennità di trasferta né rimborsi analitici per le spese sostenute durante gli spostamenti fuori dal Comune.

L’impresa chiedeva quindi se fosse comunque possibile usufruire della deduzione forfettaria, considerando sufficiente l’effettivo svolgimento della trasferta da parte dell’autista.

Cosa prevede la deduzione

L’articolo 95, comma 4, del TUIR consente alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci di dedurre, in alternativa alle spese calcolate analiticamente, un importo giornaliero pari a:

  • 59,65 euro per le trasferte effettuate in Italia;
  • 95,80 euro per le trasferte effettuate all’estero.

Gli importi sono riconosciuti per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale e sono calcolati al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Secondo l’interpretazione sostenuta dall’impresa, il carattere forfettario della deduzione avrebbe consentito di applicare il beneficio anche senza il pagamento di indennità o rimborsi, sulla base del solo spostamento materiale del lavoratore.

La risposta negativa del Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha respinto questa interpretazione. La norma, infatti, richiama espressamente le spese sostenute in relazione alle trasferte dei dipendenti.

La determinazione forfettaria rappresenta una modalità alternativa per calcolare fiscalmente un costo, ma non può creare un componente negativo di reddito che, nella realtà, non è mai stato sostenuto.

Di conseguenza, quando l’impresa non corrisponde al lavoratore alcuna indennità di trasferta, non rimborsa le spese e non sostiene direttamente altri costi collegati alla trasferta, la deduzione non può essere utilizzata.

Il principio vale sia per gli autisti assunti direttamente sia, nel caso esaminato, per quelli impiegati tramite agenzie di somministrazione. Non basta quindi dimostrare che il conducente abbia lavorato fuori dal Comune: deve esistere anche un effettivo onere economico a carico dell’impresa.

Attenzione a non confondere le due agevolazioni

Il chiarimento non riguarda la diversa deduzione forfettaria prevista per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore.

Per il periodo d’imposta 2025, da indicare nella dichiarazione dei redditi 2026, quest’ultima è stata fissata in 48 euro per ogni giornata di trasporto effettuata oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, indipendentemente dal numero di viaggi svolti nello stesso giorno.

La risposta n. 136/2026 riguarda invece la deduzione disciplinata dall’articolo 95 del TUIR per le spese relative alle trasferte dei lavoratori.

Per le imprese diventa quindi importante verificare non soltanto le giornate e le destinazioni delle trasferte, ma anche la presenza di indennità, rimborsi o altri costi effettivamente sostenuti e correttamente documentati. In assenza di un onere reale, l’applicazione del forfait potrebbe essere contestata dall’Amministrazione finanziaria.

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