Il Decreto Sicurezza sul Lavoro mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo. Le principali disposizioni del provvedimento:
Revisione delle aliquote di oscillazione INAIL (art. 1) – A partire dal 1 gennaio 2026, previo decreto del Ministero del Lavoro, l’INAIL potrà ridurre il premio nei confronti di quelle imprese che dimostrino un andamento positivo in materia di sicurezza.
Formazione INAIL (art. 5, comma 1, lett. b) – Sono stati previsti per tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti, interventi di formazione promossi dall’INAIL in materia prevenzionale attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali
Violenza e molestie sul lavoro (art. 5, comma 1, lett. c) – La prevenzione di condotte violente o moleste è stata inclusa tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza.
Aggiornamento periodico RLS (art. 5, comma 1, lett. d) – È stato esteso anche alle aziende con meno di 15 dipendenti l’aggiornamento periodico dei RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) previsto all’art. 37 del d.lgvo n. 81/2008. In particolare la norma in questione affida alla contrattazione collettiva l’individuazione delle modalità di aggiornamento periodico senza peraltro specificarne la durata minima come previsto per le imprese più grandi. Le aziende di qualsiasi dimensione sono inoltre tenute a registrare lo svolgimento di tali attività all’interno del fascicolo elettronico del lavoratore di cui al d.lgvo n. 150/2015 e nella piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa), la piattaforma del Ministero del Lavoro introdotta dal decreto lavoro (DL n. 48/2023).
Dispositivi di protezione individuale (art. 5, comma 1, lett. g) – È stato chiarito che l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficienza i dispositivi di protezione indivi duale (DPI), sancito all’art. 77, comma 4, del d.lgvo n. 81/2008, vale anche per gli indumenti di lavoro qualora individuati come tali all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR), obbligatorio per tutte le imprese.
Soggetti accreditati alla formazione (art. 6) – È stato attribuito alla Conferenza Stato Regioni il compito di definire i criteri e i requisiti di accreditamento regionale dei soggetti che erogano la formazione in materia di sicurezza.
Percorsi di formazione scuola-lavoro (art. 7) – La norma ha ampliato la tutela INAIL nei confronti degli studenti che svolgono percorsi di formazione scuola-lavoro ricomprendendo tra gli infortuni anche quelli in itinere.
Piattaforma SIISL (art. 14) – Dal 1 aprile 2026 è stato previsto per i datori di lavoro che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale, comunque denominati e finanziati, che la disponibilità della posizione di lavoro venga pubblicata sulla piatta forma SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa). Ai fini del riconoscimento dei benefici resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza. A partire dalla suddetta data sarà altresì possi bile effettuare tramite la stessa piattaforma le comunicazioni relative ad assunzione, proroga, trasformazione e cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro (ex Modello Unilav).
Sorveglianza sanitaria (art. 17) – Il decreto ha chiarito che i controlli sanitari di cui all’art. 20, d.lgvo n. 81/2008, devono essere effettuati nell’orario di lavoro. Un’altra novità riguarda le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 125/2001 e dell’art. 123 del DPR n. 309/1990 (TU stupefacenti), quali ad esempio alcune attività di guida di veicoli stradali. In tal caso il medico competente può disporre, prima o durante il turno lavorativo, una visita ad hoc rientrante sempre nella sorveglianza sanitaria (art. 41 del d.lgvo n. 81/2008) in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Infine è stata demandata alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.



