La Suprema Corte conferma la piena validità delle registrazioni del cronotachigrafo come elemento probatorio per contestare il superamento dei limiti di velocità dei veicoli industriali. Una decisione destinata a incidere sulle attività di controllo e sulla gestione dei dati da parte delle imprese di autotrasporto.
Dopo anni di interpretazioni contrastanti da parte dei tribunali italiani, la Corte di Cassazione mette un punto fermo su una questione che ha interessato numerose imprese di autotrasporto. Con l’ordinanza n. 19147/2026, pubblicata l’11 giugno 2026, la Seconda Sezione Civile ha stabilito che le registrazioni del cronotachigrafo costituiscono una fonte di prova pienamente legittima per accertare le violazioni dei limiti di velocità dei veicoli industriali. La decisione conferma la compatibilità tra l’articolo 142 del Codice della Strada e il Regolamento (UE) 165/2014, chiudendo un lungo dibattito giurisprudenziale.
Il caso arrivato fino alla Cassazione
La vicenda trae origine da un verbale elevato dalla Polizia Municipale di Alessandria nel marzo 2022 nei confronti di una società di autotrasporto. Attraverso l’analisi dei dati registrati dal cronotachigrafo di un autoarticolato era stata rilevata una velocità di 96 km/h, superiore al limite consentito di 90 km/h previsto per quella categoria di veicoli.
Dopo il rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace, il Tribunale di Alessandria, in sede di appello, aveva invece annullato la sanzione ritenendo che il diritto europeo non consentisse di utilizzare i dati del cronotachigrafo come prova per contestare l’eccesso di velocità. Contro questa decisione il Comune di Alessandria ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
Nessun contrasto con il diritto europeo
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Comune, affermando che il Regolamento europeo 165/2014 attribuisce espressamente al cronotachigrafo il compito di registrare anche la velocità del veicolo e di rendere tali informazioni accessibili alle autorità di controllo.
Secondo i giudici, anche la Direttiva 2006/22/CE non introduce alcuna limitazione sull’utilizzo di questi dati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Di conseguenza non esiste alcun contrasto tra la normativa europea e quanto previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada, che già contempla le registrazioni del cronotachigrafo tra gli elementi utilizzabili per dimostrare l’infrazione, accanto agli strumenti omologati come autovelox e telelaser.
Il peso della procedura d’infrazione europea
Nella motivazione la Cassazione richiama anche la procedura d’infrazione n. 2020/4051 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia sull’applicazione del Regolamento 165/2014 e successivamente archiviata nel dicembre 2023.
Per i giudici questo rappresenta un ulteriore elemento che conferma la correttezza dell’impianto normativo italiano. Inoltre viene richiamato l’articolo 13 della Legge 689/1981, che attribuisce agli organi di vigilanza il potere di effettuare rilievi tecnici e ispezioni necessari all’accertamento delle violazioni amministrative.
Nessun rinvio alla Corte di Giustizia UE
La Suprema Corte ha escluso anche la necessità di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Richiamando i principi consolidati delle sentenze Cilfit e Consorzio Italian Management, i magistrati hanno ritenuto che la normativa europea sia sufficientemente chiara e non presenti dubbi interpretativi tali da giustificare un rinvio pregiudiziale.
La sentenza del Tribunale di Alessandria è stata quindi cassata con rinvio allo stesso giudice, che dovrà pronunciarsi nuovamente attenendosi ai principi stabiliti dalla Cassazione.
Le conseguenze per le imprese di autotrasporto
La pronuncia rafforza il valore del cronotachigrafo non solo come strumento destinato al controllo dei tempi di guida e di riposo, ma anche come elemento probatorio utilizzabile per contestare le violazioni dei limiti di velocità.
Per le imprese diventa quindi ancora più importante gestire correttamente i dati registrati dall’apparecchiatura, conservandoli secondo le disposizioni vigenti e verificandone periodicamente la corretta funzionalità.
Restano inoltre fondamentali le tolleranze tecniche previste dal Regolamento (UE) 165/2014: fino a 3 km/h durante le prove di laboratorio, 4 km/h in fase di installazione e 6 km/h durante il normale utilizzo del veicolo. Margini che, in presenza di contestazioni, possono assumere un ruolo determinante nella valutazione della legittimità della sanzione.
Una decisione destinata a fare giurisprudenza
L’ordinanza della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per gli organi di controllo, gli operatori del settore e le imprese di autotrasporto. Dopo anni di orientamenti contrastanti, viene infatti confermata la piena efficacia probatoria dei dati registrati dal cronotachigrafo anche per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, contribuendo a uniformare l’applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale e riducendo le incertezze interpretative che avevano alimentato numerosi contenziosi.