Arrivano nuove disposizioni per i cronotachigrafi intelligenti di seconda generazione versione 2 (G2V2). Con una circolare del 28 luglio 2026, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, tramite la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, ha ufficializzato l’obbligo di aggiornamento del software per alcuni dispositivi, al fine di eliminare vulnerabilità informatiche individuate a livello europeo.
Il provvedimento, firmato dal direttore centrale Renato Cortese, riguarda esclusivamente un aggiornamento software e non comporta la sostituzione del cronotachigrafo installato sul veicolo. L’intervento dovrà essere effettuato presso officine autorizzate secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria.
Quali dispositivi sono interessati
L’obbligo interessa due differenti famiglie di cronotachigrafi intelligenti.
Per i Continental DTCO 1381 versione 4.1 (omologazione e1-84-08 con software 04.01.26) è previsto l’aggiornamento alla versione 04.01.41/4.1b, con decorrenza dal 15 luglio 2026.
Per i Stoneridge SE5000-8.1 nelle revisioni B, C, D ed E, dovranno invece essere installate le nuove versioni software 2424, 2425 o 2626, in base al modello in uso. In questo caso l’obbligo scatterà dal 1° settembre 2026.
Le criticità informatiche sono state individuate dal Joint Research Centre for Digital Tachograph della Commissione Europea durante le attività di verifica sulla sicurezza dei dispositivi omologati.
Quando effettuare l’aggiornamento
L’adeguamento non dovrà essere eseguito immediatamente su tutti i veicoli già in circolazione.
L’aggiornamento diventerà obbligatorio in occasione della prima revisione biennale, della prima riparazione oppure della prima sostituzione del cronotachigrafo successiva alla data di entrata in vigore prevista per ciascun modello.
La circolare fornisce inoltre agli organi di Polizia Stradale le indicazioni operative per verificare durante i controlli che i dispositivi siano stati aggiornati nei tempi previsti.
Le conseguenze in caso di mancato aggiornamento
Il Regolamento (UE) 165/2014 non prevede una sanzione specifica per il mancato aggiornamento software. Tuttavia, il Ministero dell’Interno ha chiarito che un cronotachigrafo non aggiornato, qualora abbia già superato una revisione o una riparazione dopo le date stabilite senza ricevere il nuovo software, sarà considerato non conforme ai requisiti di omologazione.
In questa situazione troverà applicazione l’articolo 19 della Legge n. 727/1978, che prevede una sanzione amministrativa compresa tra 51 e 100 euro.
Un ulteriore passo nell’evoluzione dei cronotachigrafi
L’aggiornamento si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dei controlli nel trasporto professionale. Dal 1° luglio 2026, infatti, è già entrato in vigore l’obbligo di installare il cronotachigrafo intelligente di seconda generazione sui veicoli commerciali con massa compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate impiegati nei trasporti internazionali.
Per le imprese di autotrasporto diventa quindi fondamentale verificare, insieme alla propria officina autorizzata, se il dispositivo installato rientra tra quelli interessati dall’aggiornamento, così da programmare l’intervento in occasione della prima scadenza tecnica utile ed evitare contestazioni durante i controlli su strada.