Pubblicato il decreto attuativo per l’autotrasporto. Il beneficio sarà calcolato sulla maggiore spesa sostenuta tra marzo e giugno 2026 rispetto al prezzo medio del gasolio di febbraio. Si attende ora il decreto direttoriale con le istruzioni definitive

Si avvicina l’apertura della procedura per richiedere il credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto colpite dall’eccezionale aumento del prezzo del gasolio.
Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026 del Decreto interministeriale del 23 maggio 2026, sono emerse le prime indicazioni operative per la presentazione delle domande. La finestra dovrebbe essere aperta dal 1° al 15 settembre 2026, attraverso la piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da Sogei.
Le date dovranno però essere confermate dal decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiamato a disciplinare nel dettaglio la procedura, la documentazione richiesta e le modalità di accesso alla piattaforma.
Un credito fino al 70% della maggiore spesa
La misura, finanziata con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, non rimborsa il 70% dell’intera spesa sostenuta per il gasolio.
Il credito viene riconosciuto, nella misura massima del 70%, esclusivamente sull’aumento del costo del carburante registrato nei mesi di:
- marzo 2026;
- aprile 2026;
- maggio 2026;
- giugno 2026.
Per determinare la maggiore spesa, il prezzo medio effettivamente pagato dall’impresa in ciascun mese dovrà essere confrontato con il prezzo medio nazionale del gasolio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel mese di febbraio 2026.
Come si calcola il credito d’imposta
Il calcolo dovrà essere effettuato separatamente per ciascuno dei quattro mesi interessati dall’agevolazione.
La formula è la seguente:
Credito mensile = differenza tra il prezzo medio pagato e il prezzo medio di febbraio 2026 × litri acquistati nel mese × 70%
Se, per esempio, in un determinato mese un’impresa ha pagato il gasolio mediamente 20 centesimi al litro in più rispetto al prezzo di febbraio e ha acquistato 10mila litri, la maggiore spesa risulta pari a 2mila euro.
Applicando la percentuale massima del 70%, il credito teoricamente spettante per quel mese sarebbe pari a 1.400 euro.
Qualora il prezzo medio pagato dall’impresa fosse uguale o inferiore a quello di febbraio 2026, per quel mese non maturerebbe alcun credito.
L’importo complessivo sarà ottenuto sommando i benefici calcolati per marzo, aprile, maggio e giugno.
Il 70% rappresenta la percentuale massima
Il decreto precisa che il credito è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta.
L’importo effettivamente concesso dipenderà anche dal numero e dall’ammontare delle domande presentate. Se le richieste complessive dovessero superare la dotazione finanziaria disponibile, il contributo riconosciuto a ciascuna impresa potrà essere riparametrato per rispettare il limite di spesa previsto.
Chi può richiedere l’agevolazione
In base al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, possono accedere al beneficio le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e rientrano nella disciplina del gasolio commerciale prevista dall’articolo 24-ter del Testo unico delle accise.
Sono pertanto esclusi i trasporti di merci effettuati in conto proprio.
Per il trasporto merci, il beneficio riguarda i consumi relativi ai veicoli:
- di categoria ambientale Euro 5 o Euro 6;
- con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- nella disponibilità dell’impresa beneficiaria.
Non possono accedere alla misura le imprese che risultavano già in difficoltà nel periodo contabile precedente al 28 febbraio 2026, salvo le specifiche deroghe previste per alcune micro e piccole imprese.
Trasporto di persone: necessaria una conferma ufficiale
Le prime indicazioni diffuse dopo il confronto tecnico con il MIT fanno riferimento anche alle imprese di trasporto di persone e agli autobus appartenenti alle categorie M2 e M3.
Il decreto interministeriale pubblicato il 21 luglio, tuttavia, individua espressamente come beneficiarie le imprese di autotrasporto di merci su strada. Sarà quindi necessario attendere il decreto direttoriale e le istruzioni ufficiali per verificare l’eventuale inclusione del trasporto passeggeri nella procedura di settembre.
Domanda attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Dogane
Secondo le prime indicazioni operative, le domande dovrebbero essere presentate dal 1° al 15 settembre 2026 tramite la piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, realizzata con il supporto di Sogei.
L’accesso dovrebbe avvenire mediante SPID o Carta d’identità elettronica. Il primo accesso sarebbe riservato al titolare o al legale rappresentante dell’impresa, con la possibilità di delegare successivamente un intermediario o un soggetto incaricato.
Non dovrebbe trattarsi di un vero e proprio “click day”: l’ordine cronologico di presentazione non determinerebbe l’ammissione al beneficio, fermo restando il limite complessivo delle risorse disponibili.
Anche questi aspetti dovranno essere confermati dal decreto direttoriale e dalle istruzioni definitive della piattaforma.
Controllare in anticipo i veicoli aziendali
La piattaforma dovrebbe mostrare automaticamente i veicoli associati all’impresa sulla base delle informazioni presenti negli archivi del Centro elaborazione dati, dell’Albo nazionale degli autotrasportatori e del Registro elettronico nazionale.
L’impresa dovrà verificare attentamente l’elenco, selezionando esclusivamente i mezzi che rispettano i requisiti previsti e integrando eventuali veicoli mancanti.
Particolare attenzione dovrà essere prestata ai mezzi utilizzati in locazione o a noleggio. Questi potrebbero essere riconosciuti automaticamente soltanto se correttamente registrati nel REN a nome dell’impresa utilizzatrice.
Fatture, litri acquistati e targhe dei veicoli
Per la presentazione della domanda sarà necessario indicare almeno:
- i dati identificativi dell’impresa;
- le fatture relative agli acquisti di gasolio;
- i litri acquistati in ciascuno dei mesi agevolabili;
- i veicoli ai quali sono riferiti i consumi;
- gli importi complessivi delle fatture;
- la quota di spesa riconducibile esclusivamente ai mezzi ammessi.
Nel caso in cui una stessa fattura comprenda carburante destinato sia a veicoli agevolabili sia a mezzi esclusi, l’impresa dovrà separare e indicare soltanto la parte di spesa riferibile ai veicoli ammessi.
Il decreto stabilisce infatti che la piattaforma dovrà raccogliere le fatture, i quantitativi di gasolio acquistati e l’indicazione dei mezzi per i quali il carburante è stato utilizzato.
Rifornimenti all’estero e carburante HVO
Secondo le indicazioni operative diffuse dalle associazioni di categoria, dovrebbero essere ammessi anche:
- i rifornimenti effettuati all’estero, purché documentati e riferiti a mezzi aventi diritto;
- il carburante HVO, ossia l’olio vegetale idrotrattato utilizzato in sostituzione del gasolio tradizionale.
Anche per queste tipologie di acquisto il confronto dovrebbe essere effettuato rispetto al prezzo medio nazionale italiano del gasolio rilevato nel mese di febbraio 2026.
La conferma definitiva dovrà arrivare con le istruzioni operative del MIT e dell’Agenzia delle Dogane.
Utilizzo esclusivamente tramite modello F24
Il credito riconosciuto non sarà versato direttamente sul conto corrente dell’impresa.
Potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In base al decreto attualmente vigente, la compensazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2026 e potrà iniziare dal decimo giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese ammesse e degli importi riconosciuti.
Regime fiscale e possibilità di cumulo
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa;
- non concorre alla determinazione della base imponibile IRAP;
- non è soggetto agli ordinari limiti previsti per la compensazione dei crediti;
- può essere cumulato con altre agevolazioni relative ai medesimi costi.
Il cumulo è consentito a condizione che il totale degli aiuti ricevuti non superi il costo effettivamente sostenuto dall’impresa.
Cosa devono fare adesso le imprese
In attesa della pubblicazione del decreto direttoriale, le imprese possono iniziare a preparare la documentazione necessaria.
È opportuno raccogliere e suddividere per ciascun mese:
- tutte le fatture di acquisto del gasolio;
- i litri acquistati;
- il prezzo medio effettivamente pagato;
- le targhe dei veicoli utilizzati;
- i documenti relativi alla proprietà, locazione o disponibilità dei mezzi;
- le eventuali fatture relative a rifornimenti effettuati all’estero;
- la documentazione riguardante gli acquisti di carburante HVO.
È inoltre consigliabile controllare preventivamente che tutti i veicoli utilizzati, in particolare quelli a noleggio o in locazione, risultino correttamente associati all’impresa negli archivi dell’Albo e del REN.
Free Services seguirà l’evoluzione della misura e fornirà nuovi aggiornamenti non appena saranno pubblicati il decreto direttoriale, il modello per la rendicontazione delle fatture e le istruzioni ufficiali per la presentazione delle domande.