Il DL “sicurezza infrastrutture e trasporti” ha modificando l’art.61 c.2 del Codice della Strada (DLGS n.285/1992) ed ha elevato da 16,5 a 18,75 metri il limite di lunghezza degli autoarticolati e autosnodati, compresi gli organi di traino, a condizione che sia certificata l’idoneità dei mezzi e dei rimorchi al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare. Nel frattempo però non è stato aggiornato il regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS (art.216 DPR n.495/1992) e quindi, in attesa della modifica, gli uffici della Motorizzazione Civile potranno ammettere regolarmente alla circolazione i semirimorchi con dimensioni ordinarie anche se, una volta agganciati al trattore, il complesso veicolare supererà i 16,50 metri complessivi, purché siano rispettate le prescrizioni tecniche vigenti (la distanza tra l’asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio non deve superare i 12 metri, mentre quella tra lo stesso asse e la parte anteriore non può andare oltre i 2,04 metri). In caso contrario il semirimorchio sarà considerato eccezionale e saranno applicabili le disposizioni relative ai veicoli eccezionali.
Codice della Strada, cambia il sistema delle multe: meno sanzioni, ma aumenti per le condotte più pericolose
Il sistema delle sanzioni previste dal Codice della Strada potrebbe essere presto aggiornato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti fatto circolare tra operatori e associazioni del..