Il DL “sicurezza infrastrutture e trasporti” ha modificando l’art.61 c.2 del Codice della Strada (DLGS n.285/1992) ed ha elevato da 16,5 a 18,75 metri il limite di lunghezza degli autoarticolati e autosnodati, compresi gli organi di traino, a condizione che sia certificata l’idoneità dei mezzi e dei rimorchi al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare. Nel frattempo però non è stato aggiornato il regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS (art.216 DPR n.495/1992) e quindi, in attesa della modifica, gli uffici della Motorizzazione Civile potranno ammettere regolarmente alla circolazione i semirimorchi con dimensioni ordinarie anche se, una volta agganciati al trattore, il complesso veicolare supererà i 16,50 metri complessivi, purché siano rispettate le prescrizioni tecniche vigenti (la distanza tra l’asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio non deve superare i 12 metri, mentre quella tra lo stesso asse e la parte anteriore non può andare oltre i 2,04 metri). In caso contrario il semirimorchio sarà considerato eccezionale e saranno applicabili le disposizioni relative ai veicoli eccezionali.
Pedaggi 2025: pubblicata in G.U. la delibera dell’Albo autotrasporto per la riduzione compensata
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 la delibera MIT del 16 aprile 2026, contenente le nuove disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali..



