Chiarimenti in merito alla dimostrazione annuale del possesso del requisito dell’idoneità finanziaria per l’esercizio della professione di trasportatore su strada in capo alle imprese – Regolamento (CE) 1071/2009.

Come noto, in conformità alle citate disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada, le relative imprese sono tenute a dimostrare annualmente . La normativa vigente prevede che tale requisito possa essere comprovato secondo due distinte modalità come di seguito sinteticamente indicato:
IN ORDINARIA: tramite certificazione a cura di soggetto iscritto al Registro dei revisori legali.
IN MODALITÀ ALTERNATIVA: mediante apposita attestazione rilasciata da un istituto bancario . Si evidenzia che la verifica della permanenza di tale requisito è necessaria e funzionale per ogni annualità per la . Tanto premesso, in riferimento ai quesiti posti, si chiarisce quanto segue.

In merito alla legittimazione alla presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito ribadisce che i modelli IDOFIN, e le relative certificazioni sottoscritte dai revisori legali, o le attestazioni rilasciate da un istituto bancario/impresa di assicurazioni, non possono essere presentati direttamente agli Uffici della Motorizzazione Civile dai medesimi soggetti certificatori.
La documentazione completa, costituita dal modello IDOFIN debitamente compilato e sottoscritto, corredato dalla esclusivamente da uno dei seguenti soggetti legittimati:
a) i diretti interessati, ossia dalle imprese esercenti la professione di trasportatore su strada;
b) gli operatori professionali intermediari, individuati negli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264

c) soggetti occasionalmente delegati dai diretti interessati, non operanti a titolo professionale, entro il limite massimo di poche operazioni annue, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di tracciabilità e responsabilità della delega.
Resta fermo che la corretta individuazione del soggetto incaricato della presentazione della documentazione, unitamente alla completezza e conformità della stessa, costituiscono presupposti essenziali per la sua ricevibilità.

Condividi l'articolo

Uno shop per gli autotrasportatori.

Articoli Recenti