Si apre il 1° settembre la finestra per richiedere il credito d’imposta destinato alle imprese dell’autotrasporto per compensare parte dell’aumento dei costi del gasolio. Le domande potranno essere trasmesse fino al 15 settembre 2026 attraverso la piattaforma dedicata.
Il provvedimento riguarda gli acquisti effettuati tra 1° marzo e 31 agosto 2026 e prende come riferimento il prezzo medio del gasolio rilevato per febbraio dal MASE: 1,39415 euro al litro. Il beneficio teorico arriva al 70% della differenza tra il prezzo di riferimento e la spesa ammissibile, moltiplicata per i litri acquistati.
Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 386,2 milioni di euro. Nel caso in cui l’ammontare dei crediti richiesti superi il plafond, gli importi riconosciuti saranno conseguentemente ridotti.
La domanda si gioca soprattutto sui dati
Uno degli aspetti più delicati riguarda la predisposizione del file contenente le fatture. Le indicazioni pubblicate nelle FAQ del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiariscono diversi elementi che possono determinare l’ammissibilità delle spese.
Il documento deve essere esclusivamente in formato XLSX e deve mantenere il nome assegnato dalla piattaforma. Gli importi devono essere riportati al netto dell’IVA.
Particolare attenzione va riservata alle colonne relative agli importi: nella colonna C deve essere indicato il totale della fattura, mentre nella colonna D va riportata esclusivamente la quota riferita al gasolio destinato alla trazione dei veicoli ammessi.
La distinzione diventa importante nel caso di documenti che comprendono anche altre voci, come benzina, metano, AdBlue o pedaggi.
Targhe e fatture: quando usare CARB e NOCARB
Un altro passaggio da verificare riguarda la classificazione delle fatture.
La voce CARB va utilizzata quando nella fattura compare almeno una targa relativa a un veicolo ammesso al beneficio. Si utilizza invece NOCARB quando la fattura non riporta alcuna targa.
Nel caso del netting, la semplice presenza delle targhe in un documento separato non è sufficiente: se non compaiono direttamente nella fattura, questa deve essere classificata come NOCARB.
Non possono inoltre essere considerate le cosiddette targhe jolly. Se una stessa fattura contiene sia targhe ammesse sia targhe non ammissibili, la fattura resta classificata CARB, ma ai fini del calcolo dovrà essere escluso il carburante riconducibile ai veicoli non ammessi.
Anche la cisterna aziendale può rientrare nel beneficio
Il carburante acquistato per alimentare la cisterna privata dell’impresa può essere considerato ai fini del ristoro, purché destinato ai veicoli che rispettano i requisiti della misura.
In questo caso la fattura deve essere indicata come NOCARB. Anche qui la colonna C riporta l’intero importo imponibile, mentre la colonna D deve contenere soltanto la parte relativa al gasolio utilizzato per i mezzi ammessi.
Resta invece fuori dal beneficio il carburante destinato ai gruppi frigoriferi, perché il credito riguarda il gasolio impiegato per la trazione.
Non conta la data della fattura, ma quella del rifornimento
Per le imprese che utilizzano fatture differite questo è uno dei controlli più importanti.
A determinare l’ammissibilità è infatti la data in cui è stato effettuato il rifornimento, non quella riportata sulla fattura.
Una fattura emessa a settembre può quindi comprendere acquisti effettuati ad agosto e risultare ammissibile. Al contrario, un documento emesso a marzo non può essere utilizzato per giustificare un rifornimento effettuato a febbraio.
Da escludere inoltre le fatture relative ad acquisti effettuati a un prezzo al litro inferiore a 1,39415 euro, valore medio di riferimento per febbraio 2026.
Gli acquisti all’estero richiedono qualche controllo in più
Per le imprese impegnate nei traffici internazionali, le FAQ forniscono indicazioni specifiche anche sulle fatture emesse da fornitori esteri.
La partita IVA del fornitore deve essere riportata senza il prefisso del Paese nella colonna prevista, mentre il relativo codice nazionale deve essere indicato separatamente. Gli zeri iniziali della partita IVA devono essere conservati e gli eventuali caratteri speciali gestiti secondo le indicazioni della piattaforma.
Per le fatture emesse da operatori italiani va indicato il codice IT.
Nel caso delle carte netting, il Paese da considerare è quello del soggetto che emette la fattura, indipendentemente dal luogo nel quale è stato effettuato materialmente il rifornimento.
Chi può presentare l’istanza
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante.
Una volta registrata l’impresa, è possibile incaricare una persona fisica per il caricamento dei dati e l’invio della richiesta. L’incaricato può appartenere anche a un’associazione di categoria, purché sia identificato attraverso il proprio codice fiscale.
Non è invece prevista una delega generica a una società: l’incarico deve essere attribuito a una persona fisica.
La misura è rivolta alle imprese iscritte al REN e, nei casi previsti, alle imprese estere con stabile organizzazione in Italia. Sono escluse le aziende che effettuano trasporto merci in conto proprio.
Domanda sbagliata? Si può sostituire, ma entro il 15 settembre
La procedura consente di correggere un’istanza già trasmessa durante il periodo di apertura.
Se, per esempio, viene dimenticata una fattura, occorre eliminare la domanda precedente dalla sezione “Gestione richiesta” e presentarne una nuova con il file aggiornato.
La sostituzione deve comunque avvenire entro la chiusura della piattaforma. Dopo il 15 settembre non sarà più possibile intervenire.
L’assegnazione del credito seguirà l’ordine cronologico delle istanze accolte. La sostituzione della domanda non comporta automaticamente la perdita del beneficio, mentre l’importo finale potrà essere rideterminato qualora sia necessario rispettare il limite complessivo delle risorse disponibili.
Il beneficio sarà utilizzabile come credito d’imposta
Il ristoro non viene erogato tramite un pagamento diretto. Una volta riconosciuto, il beneficio assume la forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24.
L’impresa potrà utilizzarlo quando il credito sarà disponibile nel proprio cassetto fiscale, nella sezione dedicata ai crediti agevolativi.
Il beneficio può inoltre essere cumulato con il rimborso delle accise sul medesimo carburante, fermo restando il limite rappresentato dalla spesa effettivamente sostenuta per il gasolio utilizzato dai veicoli ammessi.
Il controllo da fare prima dell’invio
Per evitare errori nella procedura, le imprese farebbero bene a verificare in anticipo periodo dei rifornimenti, prezzo al litro, formato e nome del file, importi al netto dell’IVA, corretta compilazione delle colonne C e D, classificazione CARB/NOCARB, targhe dei veicoli e documentazione relativa agli acquisti esteri.
Un’attenzione particolare va riservata alle fatture di netting, agli acquisti effettuati tramite cisterna aziendale e alle fatture differite.
La finestra per presentare la richiesta sarà breve: quindici giorni, dal 1° al 15 settembre. Arrivare all’apertura della piattaforma con documentazione e dati già verificati può quindi evitare correzioni dell’ultimo momento e ridurre il rischio di errori nella richiesta del credito.