il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una nota circolare a firma del Capo Dipartimento Ing. Riazzola in data 4 novembre 2025, indirizzata alle Associazioni della committenza e dei vettori, con cui si forniscono chiarimenti applicativi rispetto alla nuova norma sui tempi di attesa al carico/scarico della merce prevista dall’art. 4 del d.l. 21/5/2025, n. 73 che modifica l’articolo 6-bis del D.Lgs. 286/2005.
Il Ministero spiega che il chiarimento nasce dalle numerose segnalazioni ricevute dalla committenza e dagli autotrasportatori e che tali segnalazioni hanno evidenziato alcune criticità interpretative sulla nuova disciplina, per cui si è ritenuto opportuno definire un chiarimento definitivo anche per evitare contenzioso.
Con la circolare si conferma l’ INDEROGABILITA’ delle nuove regole, infatti la facoltà di deroga pattizia (prima possibile) non è prevista nella modifica normativa.
Con la circolare del 4 novembre 2025, il MIT ribadisce che la norma reca una disciplina stringente e dettagliata dei tempi di attesa (nonché della franchigia e dell’indennizzo ad essi correlati):
– i 90 minuti del periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci sono tassativi (comma 1);
– dopo i 90 minuti scatta l’indennizzo di 100 euro dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del periodo di franchigia (comma 2);
– l’indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico (comma 3); anche in questo caso l’indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
Pertanto, risulta definitivamente chiarito che i 90 minuti di franchigia sono relativi esclusivamente alle attese connesse alle effettive operazioni di carico/scarico.
Infatti, per il superamento dei tempi di carico e scarico non vi sono periodi di franchigia e l’indennizzo di 100 euro è dovuto integralmente per ogni ritardo nelle tempistiche previste per le operazioni di carico o scarico, anche inferiore all’ora.
Il MIT richiama l’importanza sul contratto di trasporto, che assume un ruolo centrale nella gestione dell’attesa carico e scarico e delle effettive operazioni, seppur in considerazione della realtà che presenta svariate forme contrattuali sia in forma scritta che in forma non scritta. A tal proposito viene richiamata l’attenzione sulla necessità che il contratto debba individuare il luogo di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico, cosi come indicare le modalità di accesso dei veicoli e l’orario in cui devono essere svolte le operazioni.



