Agenzia delle Entrate: definito il codice tributo del primo trimestre 2023 per la compensazione del credito di imposta riguardante il gas naturale a favore delle imprese non gasivore

Dopo l’istituzione dei codici tributo riferiti all’annualità 2022 destinati anche alle imprese di autotrasporto che avevano sostenuto ingenti spese per l’acquisto di gas naturale (di cui avevamo parlato dalle pagine del nostro sito web), l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.8/E del 14 febbraio 2023, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, riferiti al primo trimestre 2023.

In particolare, la risoluzione in oggetto rifacendosi a quanto stabilito dal comma 5, dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197 (legge di bilancio 2023), riconosce a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 “per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

In virtù di ciò, per consentire l’utilizzo in compensazione di questo credito d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per il primo trimestre 2023 è stato istituito il seguente codice tributo:

  • “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

Come riporta la risoluzione, in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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