L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il software e le istruzioni operative per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio commerciale consumato nel secondo trimestre 2026, relativo al periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.
L’agevolazione riguarda le imprese di autotrasporto merci che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate appartenenti alla categoria ambientale Euro V o superiore. Le istanze potranno essere trasmesse dal 1° al 31 luglio 2026.
Tra gli elementi di maggiore interesse emerge una novità destinata ad avere un impatto significativo sulle procedure amministrative delle imprese. L’articolo 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026 n. 89 introduce infatti, a partire dal 1° ottobre 2026, l’obbligo di presentazione esclusivamente telematica delle dichiarazioni di rimborso con richiesta di riconoscimento del credito utilizzabile in compensazione.
Le domande dovranno quindi essere inviate attraverso il Servizio Telematico Doganale (E.D.I.), mentre non saranno più ammesse trasmissioni tramite PEC o supporto cartaceo. Le aziende non ancora abilitate al sistema telematico dovranno pertanto attivarsi in anticipo per ottenere l’accesso alla piattaforma.
La nuova disposizione prevede inoltre una riduzione dei tempi per il silenzio-assenso: il termine passa infatti da 60 a 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Restano invece invariate le modalità previste per le richieste di rimborso in denaro, che continueranno a poter essere presentate secondo le procedure attualmente in vigore.
Con la nota n. 333927/RU del 13 giugno 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito anche le indicazioni operative per la compilazione della dichiarazione relativa ai consumi del secondo trimestre. Nel periodo considerato le aliquote di accisa sul gasolio hanno subito diverse rimodulazioni, determinando importi di rimborso differenti in base al carburante utilizzato, alla presenza di biocarburanti HVO e alla data del rifornimento.
Per questo motivo sono stati predisposti specifici quadri dichiarativi e parametri differenziati, finalizzati al corretto calcolo del credito spettante alle imprese aventi diritto. Resta confermata l’aliquota agevolata prevista dall’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 per il gasolio commerciale destinato all’autotrasporto.
Per l’utilizzo del credito tramite modello F24 rimane valido il codice tributo 6740. I crediti maturati sui consumi del primo trimestre 2026 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027, mentre le eventuali eccedenze non compensate potranno essere richieste a rimborso entro il 30 giugno 2028.
Per consultare la documentazione completa, scaricare il software e il modello di dichiarazione è disponibile la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



